Modalità di esercizio dell'accesso civico

Accesso civico semplice

Nell'ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ex articolo 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.
L'Amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il Responsabile della trasparenza per l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste è il dott. Paolo Viola tel. 040-3798302, e-mail responsabile.trasparenza@trieste.edrfvg.it. 
In caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza, il richiedente, può ricorrere al Direttore generale della Regione, dott. Franco Milan, titolare del potere sostitutivo (tel. 040-3774222, e-mail  direzionegenerale@regione.fvg.it).
È opportuno evidenziare che l’accesso civico semplice si differenzia da quello generalizzato in quanto ha ad oggetto dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi. Il diritto di accesso civico semplice, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. 

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico semplice
La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo edr.gorizia@certregione.gvg.it

- tramite posta ordinaria all’indirizzo del Responsabile della Trasparenza, Corso Italia n. 55, 34170 Gorizia


Accesso civico generalizzato

Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti  dall'Ente di Decentramento Regionale di Trieste, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Si tratta di un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, è quindi attivabile da chiunque. Inoltre l’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e delle norme che prevedono specifiche esclusioni.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Avverso la decisione dell'Ente di Decentramento Regionale di Trieste o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale o al Difensore civico regionale.

È opportuno evidenziare che l’accesso civico generalizzato si differenzia da quello semplice, in quanto non ha ad oggetto dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Si differenzia inoltre dal diritto di accesso agli atti, di cui all’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto quest’ultimo è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Il diritto di accesso civico generalizzato, invece, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano gli atti, i documenti e le informazioni da queste detenuti. 

L'istanza deve identificare i dati, i documenti o le informazioni in possesso dell'Ente.

Può essere trasmessa all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o all'Ufficio Protocollo.

 

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato 

L’istanza può essere presentata per via telematica ed è completa se :

- è inviata tramite posta elettronica ordinaria, indicando le proprie generalità con sottoscrizione autografa  e allegando al messaggio copia del proprio documento di identità;

- è trasmessa mediante posta elettronica (certificata e non) ed è sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

- se il richiedente è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi.

L’istanza può essere presentata anche a mano presso gli uffici o a mezzo posta ordinaria ed è completa se sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, salvo che sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto.

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto.  

Non è ammessa l’istanza formulata telefonicamente.

 

Registro accessi civici 2023

Registro accessi civici 2022

Registro accessi civici 2021